Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 28 giugno 2017

 

Circolare n. 116/2017

 

Oggetto: Previdenza – Lavoro – D.L. n. 50/2017 convertito dalla legge 21.6.2017, n. 96 su S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017.

 

La manovrina correttiva alla Legge di Bilancio 2017 è stata convertita non senza polemiche legate, come è noto, alla vicenda voucher che dopo essere stati cancellati ad aprile dal decreto legge n. 25/2017 (successivamente convertito dalla legge n. 49/2017) sono stati ora resuscitati sotto altra veste attraverso il lavoro occasionale utilizzabile dalle sole aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato. Per il resto la legge di conversione introduce alcune novità in materia di distacco transnazionale e conferma senza modifiche le disposizioni già previste su decontribuzione dei premi di risultato e anticipazione del pensionamento.

 

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali concernenti le materie di cui sopra.

 

Lavoro occasionale (art. 54-bis) - Il nuovo contratto di prestazione occasionale, oltre ad essere limitato alle sole micro imprese, si caratterizza per i seguenti aspetti:

 

·       dal lato azienda non può dare luogo, con riferimento alla totalità dei lavoratori occasionali utilizzati nel corso di un anno civile, a compensi di importo complessivamente superiore a 5 mila euro;

 

·       dal lato lavoratore non può dare luogo, per prestazioni rese sempre in un anno civile in favore della medesima azienda, a compensi di importo superiore a 2,5 mila euro;

 

·       la misura oraria del compenso da riconoscere al lavoratore non può essere inferiore a 9 euro; il compenso è esente da imposizione fiscale mentre sono interamente a carico dell’azienda utilizzatrice gli oneri INPS e INAIL;

 

·       la prestazione resa dal lavoratore occasionale non può eccedere le 280 ore nell’arco di un anno civile, pena la trasformazione del contratto in un rapporto a tempo pieno e indeterminato; analogo effetto si determina qualora il compenso corrisposto al lavoratore superi il tetto dei 2,5 mila euro in un anno;

 

·       è vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale per l’esecuzione di appalti di opere o servizi;

 

·       per accedere al lavoro occasionale le aziende utilizzatrici e i lavoratori dovranno registrarsi su un’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS.

 

Distacco transnazionale (art. 47-bis) – Come è noto, in base al DLGVO n.136/2016 (di recepimento della direttiva UE 67/2014), le imprese straniere che distaccano lavoratori in Italia hanno l’obbligo di comunicare preventivamente il distacco al Ministero del Lavoro secondo le modalità previste dal D.M. 10.8.2016. La comunicazione va effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco mentre eventuali variazioni devono essere comunicate entro 5 giorni.

Al riguardo la norma in esame ha precisato che:

 

·       la comunicazione ha durata trimestrale e pertanto durante tale periodo copre tutte le operazioni di trasporto effettuate in Italia dall’autista distaccato per conto della stessa impresa;

 

·       oltre alle informazioni già previste (tra cui numero e generalità dei distaccati, riferimenti dell’impresa utilizzatrice, data di inizio e fine del distacco), la comunicazione deve indicare in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del distaccato, nonché le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio dallo stesso sostenute;

 

·       una copia della comunicazione preventiva di distacco deve essere tenuta a bordo del veicolo, unitamente al contratto di lavoro e ai prospetti paga dell’autista distaccato, per essere esibiti agli organi di polizia stradale in caso di controlli su strada; un’altra copia della comunicazione deve essere conservata dal referente designato in Italia dall’impresa estera distaccante;

 

·       la circolazione senza la documentazione di cui sopra o con documentazione non conforme sarà punita con una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

 

Decontribuzione dei premi di risultato (art. 55) – E’ stata confermata la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del D.L. n.50/2017). Come è noto, il beneficio, limitato alle sole aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del D.M. 25.3.2016, consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro, nonché nell’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei datori di lavoro; la decontribuzione si applica su una quota massima di premio pari a 800 euro.

 

Anticipazione del pensionamento (art. 53) – E’ stata confermata la modifica dell’attuale disciplina della cosiddetta Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno 6 anni continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). Nei confronti dei suddetti soggetti è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento dell’attività usurante in via continuativa prevedendo che lo stesso possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi.

 

Fabio Marrocco

Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.87/2017, 83/2017, 187/2016 e 142/2016

 

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

S.O. alla G.U. n. 144 del 23.6.2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del  decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Testo del decreto-legge  24  aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

 

 

     La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

                              approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

                              Promulga

                         la seguente legge:

 

                                Titolo I

        DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA

                                Capo I

                Disposizioni in materia di entrate

 

                          ***** OMISSIS*****

 

                              Art. 47-bis

           Disposizioni in materia di trasporto su strada

  1. Al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, sono apportate le

seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 10, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  «1-bis. Nel settore  del  trasporto  su  strada,  come  individuato

dall'articolo 1, comma 4, la comunicazione preventiva di distacco:

  a) ha durata trimestrale e, durante questo periodo, copre tutte  le

operazioni di  trasporto  effettuate  dal  conducente  distaccato  in

territorio italiano per conto della stessa impresa  di  autotrasporto

indicata nella medesima comunicazione;

  b) in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1,  deve  indicare

in lingua italiana anche la paga oraria lorda in euro del  conducente

distaccato e le modalita' di rimborso  delle  spese  di  viaggio,  di

vitto e di alloggio da questo sostenute.

  1-ter.  Una  copia  della  comunicazione  preventiva  di   distacco

comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi

del comma 1, deve essere tenuta a bordo del veicolo ed essere esibita

agli organi di polizia stradale, di cui all'articolo  12  del  codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,

in caso  di  controllo  su  strada;  un'altra  copia  della  medesima

comunicazione  deve  essere  conservata   dal   referente   designato

dall'impresa estera distaccante ai sensi del comma 3, lettera b).

  1-quater. In occasione di un controllo su  strada,  gli  organi  di

polizia stradale, di cui all'articolo 12 del codice di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, verificano la  presenza  a  bordo

del mezzo della documentazione seguente, in lingua italiana:

  a) contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.

152;

  b) prospetti di paga»;

  b) all'articolo 12, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

  «1-bis.  Chiunque  circola   senza   la   documentazione   prevista

dall'articolo 10, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, ovvero  circola  con

documentazione non conforme alle predette disposizioni,  e'  soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro  10.000.

Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  207  del  codice  della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

  2. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Tale  esonero  e'

riconosciuto entro i limiti e secondo le disposizioni del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013».

  3. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile

1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 7, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla

seguente:

  «g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di  categoria

N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati

per il carico e lo scarico di cose»;

  b)  all'articolo  10,  comma  3,  lettera  e),  dopo   le   parole:

«contenitori o casse mobili  di  tipo  unificato»  sono  inserite  le

seguenti:  «o  trainino  rimorchi  o   semirimorchi   utilizzati   in

operazioni di trasporto intermodale»;

  c) all'articolo 158, comma 2, dopo la lettera  o)  e'  aggiunta  la

seguente:

  «o-bis) nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo  scarico

di merci, nelle ore stabilite»;

  d) all'articolo 180, comma 4, secondo  periodo,  sono  premesse  le

seguenti  parole:  «Per  i  rimorchi  e  i  semirimorchi   di   massa

complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,»;

  e) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g), dopo le parole: «alle

aree pedonali,» sono inserite le seguenti: «alle piazzole di carico e

scarico di merci,».

  4.  Al  fine  di  consentire  gli  interventi  per  la   protezione

ambientale e la sicurezza della circolazione, anche  con  riferimento

all'uso  delle  infrastrutture,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui

all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  451,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  40,

e' incrementata di 55 milioni di euro per l'anno  2017.  E'  altresi'

incrementata di 10 milioni di euro  per  gli  anni  2017  e  2018  la

dotazione  finanziaria  a  copertura  delle   agevolazioni   di   cui

all'articolo 1, commi 103 e 106, della legge  23  dicembre  2005,  n.

266.

  5. Ai fini del completamento dei progetti per migliorare il sistema

del trasporto intermodale e della catena logistica  sono  autorizzate

la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2018 per  le  finalita'  di

cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,

e la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per le finalita'  di

cui all'articolo 1, comma 648, della medesima legge.

  6. Le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della  legge  23

dicembre 2014, n. 190, non attribuite  alle  imprese  ferroviarie  ai

sensi del secondo periodo del medesimo comma 294 e dell'articolo  11,

comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, possono  essere

destinate  dal  gestore   dell'infrastruttura,   nei   limiti   degli

stanziamenti esistenti, a investimenti  per  il  miglioramento  delle

connessioni dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale  ai  poli  di

generazione e attrazione  del  traffico  o  all'ammodernamento  delle

locomotive da manovra. Tali risorse saranno inserite nel contratto di

programma-parte  investimenti  tra  la  societa'   Rete   ferroviaria

italiana Spa e lo Stato con evidenza degli investimenti  a  cui  sono

finalizzate.

  7. All'articolo 1, comma 651, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «A  tal  fine  e'

autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per l'anno 2016, di  0,5

milioni di euro per l'anno 2017 e di 0,5 milioni di euro  per  l'anno

2018».    

 

                           *****OMISSIS*****

 

                                Capo II

      Misure per il lavoro, la produttivita' delle imprese e gli

                            investimenti

 

                               Art. 53

                                APE

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  179,  lettera

d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le attivita' lavorative  di

cui all'allegato C si considerano svolte in via  continuativa  quando

nei sei anni precedenti    la data    di  decorrenza  dell'indennita'

di cui al comma  181  della  medesima  legge  le  medesime  attivita'

lavorative   non   hanno   subito   interruzioni   per   un   periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente

la  predetta  decorrenza  per  un  periodo  corrispondente  a  quello

complessivo di interruzione.

  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma  199,  lettera

d), della legge 11 dicembre 2016 n. 232, le attivita'  lavorative  di

cui all'allegato E si considerano svolte in via  continuativa  quando

nei sei anni precedenti    la data    del pensionamento  le  medesime

attivita' lavorative non hanno subito  interruzioni  per  un  periodo

complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate

attivita' lavorative siano state svolte nel settimo  anno  precedente

il pensionamento per un periodo corrispondente a  quello  complessivo

di interruzione.

  3. All'articolo 1, comma 173, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e' aggiunto,    in fine   , il  seguente  periodo:  «I  finanziamenti

garantiti dal Fondo possono essere  ceduti,  in  tutto  o  in  parte,

all'interno del gruppo del  soggetto  finanziatore  o  a  istituzioni

finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali, anche  ai  sensi

della legge 30 aprile 1999, n. 130, senza le formalita' e i  consensi

previsti dalla disciplina  che  regola  la  cessione  del  credito  e

conservano le medesime  garanzie  e  le  coperture  assicurative  che

assistono il finanziamento.»

 

                        ***** OMISSIS*****

 

                             Art. 54-bis

Disciplina  delle   prestazioni   occasionali.   Libretto   Famiglia.

  Contratto di prestazione occasionale

  1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente articolo e'

ammessa  la  possibilita'  di   acquisire   prestazioni   di   lavoro

occasionali, intendendosi per tali le attivita' lavorative che  danno

luogo, nel corso di un anno civile:

  a) per ciascun prestatore, con  riferimento  alla  totalita'  degli

utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore  a

5.000 euro;

  b) per ciascun utilizzatore, con  riferimento  alla  totalita'  dei

prestatori, a compensi di importo complessivamente  non  superiore  a

5.000 euro;

  c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni  prestatore  in

favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore

a 2.500 euro.

  2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidita', la

vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla  Gestione  separata  di

cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e

all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie

professionali disciplinata dal testo unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

  3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e  ai

riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela  della

salute e della sicurezza del prestatore,  si  applica  l'articolo  3,

comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

  4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti  da  imposizione

fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili

ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o

il rinnovo del permesso di soggiorno.

  5. Non possono essere acquisite prestazioni di  lavoro  occasionali

da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato

da  meno  di  sei  mesi  un  rapporto  di  lavoro  subordinato  o  di

collaborazione coordinata e continuativa.

  6. Alle prestazioni  di  cui  al  presente  articolo  possono  fare

ricorso:

  a)  le   persone   fisiche,   non   nell'esercizio   dell'attivita'

professionale o d'impresa, per il ricorso a  prestazioni  occasionali

mediante il Libretto Famiglia di cui al comma 10;

  b) gli altri utilizzatori, nei limiti  di  cui  al  comma  14,  per

l'acquisizione di prestazioni di  lavoro  mediante  il  contratto  di

prestazione occasionale di cui al comma 13.

  7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  fare  ricorso  al

contratto di prestazione occasionale, in deroga al comma 14,  lettera

a), del presente articolo, nel rispetto dei  vincoli  previsti  dalla

vigente  disciplina  in  materia  di  contenimento  delle  spese   di

personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 del

presente  articolo,  esclusivamente   per   esigenze   temporanee   o

eccezionali:

  a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche  categorie

di soggetti in stato di poverta', di disabilita', di  detenzione,  di

tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali;

  b) per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a  calamita'

o eventi naturali improvvisi;

  c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione con altri  enti

pubblici o associazioni di volontariato;

  d)  per  l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,   sportive,

culturali o caritative.

  8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro  importo,

ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro

occasionali rese dai seguenti soggetti:

  a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidita';

  b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se  regolarmente

iscritti a un  ciclo  di  studi  presso  un  istituto  scolastico  di

qualsiasi  ordine  e  grado  ovvero  a  un  ciclo  di  studi   presso

l'universita';

  c) persone disoccupate,  ai  sensi  dell'articolo  19  del  decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

  d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di

inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

In  tal  caso  l'INPS  provvede  a  sottrarre   dalla   contribuzione

figurativa relativa alle prestazioni integrative  del  salario  o  di

sostegno del  reddito  gli  accrediti  contributivi  derivanti  dalle

prestazioni occasionali di cui al presente articolo.

  9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente articolo,  gli

utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere  i

relativi adempimenti, anche tramite  un  intermediario  di  cui  alla

legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita  piattaforma

informatica, gestita dall'INPS, di  seguito  denominata  «piattaforma

informatica INPS», che supporta le  operazioni  di  erogazione  e  di

accreditamento dei  compensi  e  di  valorizzazione  della  posizione

contributiva  dei  prestatori  attraverso  un  sistema  di  pagamento

elettronico.  I  pagamenti   possono   essere   altresi'   effettuati

utilizzando il  modello  di  versamento  F24,  con  esclusione  della

facolta' di compensazione dei crediti  di  cui  all'articolo  17  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241.  Esclusivamente  ai  fini

dell'accesso  al  Libretto  Famiglia  di  cui   al   comma   10,   la

registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti  tramite

un ente di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

  10. Ciascun utilizzatore di  cui  al  comma  6,  lettera  a),  puo'

acquistare,  attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS,  con  le

modalita' di cui al comma 9 ovvero  presso  gli  uffici  postali,  un

libretto nominativo prefinanziato,  denominato  «Libretto  Famiglia»,

per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo  favore  da

uno o piu' prestatori nell'ambito di: a)  piccoli  lavori  domestici,

compresi lavori di giardinaggio, di pulizia  o  di  manutenzione;  b)

assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate  o

con disabilita'; c) insegnamento privato supplementare.  Mediante  il

Libretto Famiglia,  e'  erogato,  secondo  le  modalita'  di  cui  al

presente articolo, il contributo di cui  all'articolo  4,  comma  24,

lettera b), della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  per  l'acquisto  di

servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete

pubblica  dei  servizi  per  l'infanzia   o   dei   servizi   privati

accreditati.

  11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il  cui

valore nominale e' fissato in 10 euro,  utilizzabili  per  compensare

prestazioni di durata non superiore a un'ora. Per ciascun  titolo  di

pagamento erogato sono  interamente  a  carico  dell'utilizzatore  la

contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita  nella  misura  di  1,65

euro, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro

e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al  decreto

del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  stabilito

nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro  e'  destinato  al

finanziamento degli oneri gestionali.

  12. Attraverso la piattaforma informatica INPS  ovvero  avvalendosi

dei  servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,

l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera a), entro il giorno  3  del

mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica  i  dati

identificativi del prestatore, il  compenso  pattuito,  il  luogo  di

svolgimento  e  la  durata  della  prestazione,  nonche'  ogni  altra

informazione necessaria ai  fini  della  gestione  del  rapporto.  Il

prestatore riceve contestuale notifica  attraverso  comunicazione  di

short message service (SMS) o di posta elettronica.

  13.  Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il  contratto

mediante il quale un utilizzatore, di cui ai commi 6, lettera  b),  e

7, acquisisce, con  modalita'  semplificate,  prestazioni  di  lavoro

occasionali o saltuarie di ridotta entita', entro i limiti di importo

di cui al comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi

14 e seguenti.

  14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:

  a) da parte degli utilizzatori che hanno  alle  proprie  dipendenze

piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

  b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo  che  per  le

attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purche'  non

iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori

agricoli;

  c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini,  delle

imprese  esercenti  l'attivita'  di  escavazione  o  lavorazione   di

materiale lapideo, delle imprese del settore delle  miniere,  cave  e

torbiere;

  d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

  15.  Ai  fini  dell'attivazione  del   contratto   di   prestazione

occasionale, ciascun utilizzatore di cui  al  comma  6,  lettera  b),

versa, attraverso la piattaforma informatica INPS, con  le  modalita'

di  cui  al  comma  9,  le  somme  utilizzabili  per  compensare   le

prestazioni. L'1 per cento degli  importi  versati  e'  destinato  al

finanziamento degli oneri gestionali.

  16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9  euro,  tranne

che nel settore agricolo, per il quale il  compenso  minimo  e'  pari

all'importo della retribuzione oraria  delle  prestazioni  di  natura

subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro  stipulato

dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative

sul piano nazionale. Sono interamente a carico  dell'utilizzatore  la

contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento  del

compenso, e il premio dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul

lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,

nella misura del 3,5 per cento del compenso.

  17. L'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'  tenuto  a

trasmettere  almeno  un'ora  prima  dell'inizio  della   prestazione,

attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei

servizi  di  contact  center  messi  a  disposizione  dall'INPS,  una

dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;

  b) il luogo di svolgimento della prestazione;

  c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio  e  di

termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata

della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a

tre giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non

inferiore a 36 euro,  per  prestazioni  di  durata  non  superiore  a

quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto

stabilito  per  il  settore  agricolo  ai  sensi  del  comma  16.  Il

prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso

comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

  18. Nel caso in cui la  prestazione  lavorativa  non  abbia  luogo,

l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e' tenuto a comunicare,

attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero  avvalendosi  dei

servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS,  la  revoca

della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni  successivi

al giorno programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza

della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni

e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi

nel termine di cui al comma 19.

  19. Con riferimento a tutte le  prestazioni  rese  nell'ambito  del

Libretto Famiglia e del  contratto  di  prestazione  occasionale  nel

corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle  somme  previamente

acquisite a tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di  cui  al

comma 6, lettera a), e al comma  6,  lettera  b),  al  pagamento  del

compenso al prestatore il giorno 15 del  mese  successivo  attraverso

accredito delle  spettanze  su  conto  corrente  bancario  risultante

sull'anagrafica   del   prestatore   ovvero,   in   mancanza    della

registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario

domiciliato pagabile presso gli uffici della societa' Poste  italiane

Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono  a

carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica  di  cui

al  comma  6,  l'INPS  provvede   altresi'   all'accreditamento   dei

contributi previdenziali sulla posizione contributiva del  prestatore

e al trasferimento all'INAIL, il  30  giugno  e  il  31  dicembre  di

ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni  sul

lavoro e le malattie professionali, nonche' dei  dati  relativi  alle

prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

  20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso  da

una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui  al  comma

1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari

a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si

trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel

settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al  rapporto

tra il limite di importo  di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  e  la

retribuzione oraria individuata ai sensi del comma  16.  In  caso  di

violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 17 ovvero di

uno  dei  divieti  di  cui  al  comma  14,  si  applica  la  sanzione

amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  euro  500  a

euro 2.500  per  ogni  prestazione  lavorativa  giornaliera  per  cui

risulta accertata la violazione.  Non  si  applica  la  procedura  di

diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile

2004, n. 124.

  21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del lavoro  e  delle

politiche sociali, previo confronto con le parti  sociali,  trasmette

alle Camere una relazione sullo sviluppo delle  attivita'  lavorative

disciplinate dal presente articolo.    

 

                        ***** OMISSIS*****

 

                              Art. 55

                       Premi di produttivita'

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  il  comma

189 e' sostituito dal seguente:

  «189. Per le aziende che coinvolgono pariteticamente  i  lavoratori

nell'organizzazione del lavoro,  con  le  modalita'  specificate  nel

decreto di cui al comma 188, e' ridotta di  venti  punti  percentuali

l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per  il  regime

relativo all'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti su  una  quota

delle erogazioni previste dal comma 182 non  superiore  a  800  euro.

Sulla medesima quota, non e' dovuta alcuna contribuzione a carico del

lavoratore. Con riferimento  alla  quota  di  erogazioni  di  cui  al

presente comma e' corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva

di computo ai fini pensionistici.».

  2. La disposizione di cui al comma 1 opera per i premi e  le  somme

erogate in esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1, comma 187,

della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  sottoscritti  successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i  contratti

stipulati anteriormente a  tale  data  continuano  ad  applicarsi  le

disposizioni gia' vigenti alla medesima data.

 

                       *****OMISSIS*****

 

FINE TESTO